Norme Statutarie
Della Regola – Beni – Scopi
Art. 1
NATURA GIURIDICA E FONTI DEL DIRITTO
La Regola di Padola è la comunione dei fuochi-famiglie regolieri di Padola che hanno la proprietà “pro indiviso”, amministrano e godono comunitariamente del patrimonio dai loro ascendenti collettivamente acquisito.
La Regola è comunione familiare ai sensi dell’art.3 della Legge 31 gennaio 1994, n.97, e conseguente L.R. n. 26 del 19 agosto 1996 e s.m.i. ed è disciplinata dal presente laudo-statuto e dalle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore.
La Regola che ha sede presso il suo palazzo in Padola, ha per stemma quello della Magnifica Comunità Cadorina e per contrassegno R. x. P. che si legge “Regola di Padola”.
La Regola ha il proprio “regolato”, che si identifica con l’intero territorio del Comune di Comelico Superiore.
Art. 2
DEL PATRIMONIO
Il patrimonio antico della Regola, costituito da tutti i suoi beni immobili, è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetua alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.
Il vincolo è annotato nei registri immobiliari con la formula stabilita dalla legislazione vigente.
Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previsti negli strumenti urbanistici comunali e quelli acquistati dopo il 1952.
Tutti i beni devono risultare in apposito inventario in cui deve figurare la loro consistenza ed, ove possibile, la loro origine.
Art. 3
DESTINAZIONE DI BENI AI FINI TURISTICI
I beni che costituiscono il patrimonio antico della Regola possono essere utilizzati ai fini turistici, escluso qualsiasi insediamento di tipo residenziale alle seguenti condizioni:
– che la deliberazione dell’Assemblea generale venga assunta con la maggioranza assoluta dei presenti rappresentanti i fuochi-famiglie;
– che i beni siano di modesta entità;
– che sia indicata chiaramente la diversa utilizzazione prevista;
– che siano chiaramente indicati i nuovo beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse in sostituzione dei primi ed in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale;
– che la deliberazione dell’Assemblea generale sia preceduta dal parere del competente Servizio Forestale Regionale in ordine alla consistenza forestale ed al vincolo idrogeologico;
– che la Giunta Regionale abbia concesso apposita autorizzazione ai sensi degli art. 7 e 9 della L.R. 26/1996.
Ove la diversa utilizzazione prevista sia realizzata da terzi, la deliberazione deve, altresì, stabilire l’obbligo per costoro di mantenere la destinazione turistica pattuita per almeno un trentennio e di ripristinare la primitiva destinazione dei beni ai fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la Regola, quando l’utilizzazione turistica venga a cessare.
Il vincolo imposto ai nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-pastorali, di cui alla punto quattro, deve essere iscritto nel Registro Immobiliare, unitariamente agli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale.
Art. 4
DESTINAZIONE TEMPORANEA DI BENI FORESTALI AD USI DIVERSI
Sui beni che costituiscono il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali alle seguenti condizioni:
– che la deliberazione sia adottata dall’Assemblea generale dei rappresentanti i fuochi famiglia con voti favorevoli della metà dei medesimi presenti alla riunione;
– che la concessione abbia la durata non superiore a vent’anni e comunque, limitata al periodo necessario per l’uso che si vuole consentire;
– che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;
– che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;
– che l’adozione della deliberazione sia preceduta dal parere del competente Servizio Forestale Regionale in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni circa la compatibilità dell’iniziativa con il piano generale di sviluppo della zona;
– che la Giunta Regionale conceda apposito nulla-osta ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 26/1996.
Art. 5
SCOPI ISTITUZIONALI ED ALTRE FORME DI INTERVENTO
La Regola ha per fine, mediante il lavoro, l’amministrazione e la gestione dei suoi beni agro-silo-pastorali e delle loro pertinenze, il miglioramento delle condizioni morali, sociali, economiche della
Comunità Regoliera, dei suoi membri e del territorio in cui opera.
Con i proventi della gestione del patrimonio:
– soddisfa i particolari diritti di godimento dei fuochi-famiglia regolieri: rifabbrico, fabbisogno, legnatico e pascolo, secondo gli appositi regolamenti;
– provvede alla manutenzione, conservazione e restauro degli edifici destinati al culto, mantenendo gli eventuali impegni contrattuali e consuetudinari.
Inoltre, con i proventi residui:
– incoraggia la formazione culturale e professionale;
– favorisce la cooperazione e la mutualità;
– incoraggia e promuove l’agricoltura;
– tutela, disciplina la raccolta e la valorizzazione dei prodotti secondari del bosco;
– incoraggia e promuove l’iniziativa turistica e sportiva, artigianale ed industriale, purché compatibili con l’ambiente naturale;
– tutela i valori e l’originalità culturale della Comunità Regoliera e del Cadore;
– provvede, qualora ne ricorra la necessità, a opere, servizi, sussidi di assistenza e beneficenza.
Per il conseguimento degli scopi suddetti, specie in ordine allo sviluppo delle attività agricole, turistiche, artigianali, la Regola può istituire, finanziare, anche in concorso con altre Regole ed altri Enti, speciali fondi o di credito od altri strumenti creditizi volti all’incentivazione ed al sostegno economico di attività comunitarie, associate od individuali.
La Regola inoltre può eseguire, anche in consorzio con altre Regole ed Enti, la realizzazione di opere finanziate dalla Regione, dalla Unione Montana del Comelico e Sappada, nonché con fondi europei del Gruppo Azione Locale Alto Bellunese (G.A.L.) e qualsiasi altro fondo italiano e europeo.
Art. 6
PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi della Regola, tranne quelli di cui ai punti uno, due e nove, dell’art.5 sono determinati, salvo i casi di necessità ed urgenza, sulla base di un piano-programma che prevede, forme, termini impegni finanziari, priorità anche in relazione ai piani e programmi comunali.
Il Piano economico per l’utilizzazione forestale, soggetto all’approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art.23 della L.R. 13.09.1978, n.52, così come modificato dall’art.3 della L.R. 27.06.1997, n.25 e dall’art.8 della L.R. 25.02.2005, n.5, costituisce sezione speciale e particolare del piano-programma degli interventi.
Qualifiche – Diritti e doveri regolieri
Art. 7
DIRITTO A FAR PARTE DELLA REGOLA
Il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo agnatizio con gli antichi originari di Padola.
Vi fanno parte, perché discendenti in linea paterna o materna delle antiche famiglie originarie, i fuochi-famiglie che hanno goduto dei diritti regolieri.
Il presupposto di questo diritto è il fuoco-famiglia, a rappresentare il quale nell’Assemblea regoliera interviene un delegato o una delegata che abbia compiuto i 18 anni, designato/a dal fuoco-famiglia e iscritto nell’anagrafe della Regola. Il delegato/a può essere variato in sede di revisione annuale dell’anagrafe dei fuochi-famiglia regolieri.
Art. 8
QUALIFICHE REGOLIERE
Fanno parte della Regola e sono iscritti all’anagrafe di cui all’art.15, i fuochi famiglie discendenti in linea paterna o materna di antiche famiglie originarie, nonché comunque i fuochi-famiglie aventi il cognome di antiche famiglie originarie i cui componenti sono residenti nel regolato, che corrisponde al territorio del Comune di Comelico Superiore. Fanno altresì parte della Regola i discendenti maschi/femmine con almeno 18 anni di età di fuoco-famiglia regoliera, che costituiscano nucleo familiare monopersonale anagraficamente autonomo, con residenza a Comelico Superiore. Sono equiparati ai fuochi-famiglie i nuclei di conviventi stabili con autonoma residenza anagrafica, in base a ricognizione operata dalla commissione Amministrativa ex art.15.
Art. 9
SOSPENSIONE QUALIFICA REGOLIERA
E’ sospesa la qualifica regoliera di cui all’art.8, ove il fuoco-famiglia emigri dal Comune di Comelico Superiore, modificando la propria residenza anagrafica.
Art. 10
RIACQUISTO QUALIFICA REGOLIERA
Se venisse meno uno dei motivi di sospensione della qualifica regoliera, di cui all’art.9, si può riacquistare la qualifica regoliera a Padola, su istanza del rappresentante del fuoco-famiglia interessato e deliberazione della Commissione amministrativa.
Art. 11
DOVERI E DIRITTI DEI FUOCHI-FAMIGLIE REGOLIERI
Il fuoco famiglia-regoliero ha il dovere di concorrere alla determinazione della volontà comune, di osservare le norme statutarie, di rispettare e tutelare il patrimonio comune.
Il fuoco-famiglia regoliero ha i seguenti diritti:
– di partecipazione all’Assemblea generale con diritto di voto del proprio delegato/a;
– di rifabbrico;
– di fabbisogno;
– di legnatico e pascolo.
Il diritto di rifabbrico spetta a ciascun fuoco-famiglia regoliero di cui all’art.8, che costruisca stabili entro il territorio del Comune di Comelico Superiore.
Il diritto di fabbisogno spetta a ciascun fuoco-famiglia regoliero che risulta proprietario di stabili entro il territorio del Comune di Comelico Superiore.
Art.12
SOSPENSIONE DEI DIRITTI
Sono sospesi dall’esercizio dei diritti:
– per un periodo di 10 anni e, comunque, finché non abbiano soddisfatto il loro eventuale debito, su deliberazione dell’Assemblea generale l’Amministratore o gli Amministratori, che si sono resi colpevoli di indebito maneggio di denaro o cose della Regola;
– per un periodo da 2 a 4 anni i fuochi-famiglie regolieri, un cui componente abbia contravvenuto alle disposizioni del presente statuto ed alle norme delle leggi e regolamenti forestali in ordine al patrimonio regoliero;
– su deliberazione della Commissione amministrativa, i fuochi-famiglie regolieri, un cui componente si sia reso debitore verso la Regola, finché non abbiano soddisfatto il loro debito;
– per un periodo di 25 anni, su deliberazione dell’Assemblea generale, i fuochi famiglie regolieri un cui componente venda fabbricati, oggetto di sussidio, a non Regolieri, senza il consenso dell’Amministrazione della Regola se detti fuochi-famiglie non rimborseranno alla Regola il valore del legname e sussidi in denaro concessi per la costruzione e manutenzione dei fabbricati stessi;
– per un periodo di anni 3, su deliberazione dell’Assemblea Generale, il fuoco-famiglia regoliero, il cui rappresentante non partecipi senza giustificato motivo a tre assemblee consecutive della Regola.
I sospesi dovranno figurare in apposita lista, alla cui revisione dovrà essere provveduto durante la annuale revisione dell’Anagrafe regoliera, a cura della Commissione amministrativa.
Art.13
DIRITTI DEI FUOCHI-FAMIGLIE EMIGRATI
Il rappresentante di un fuoco-famiglia regoliero emigrato dal Comune di Comelico Superiore ha diritto, previa richiesta, di partecipare con voto deliberativo alle Assemblee generali della Regola ed ai diritti di rifabbrico e fabbisogno per la manutenzione ordinaria della propria casa di abitazione e di fabbricati rurali a condizione che siano ubicati nel “Regolato”
Art.14
RICONOSCIMENTO DI DIRITTI REGOLIERI
Possono continuare a godere del diritto di legnatico, dell’uso del pascolo, della quota di segativo (colonnello), del fabbisogno legname per la manutenzione ordinaria di fabbricati civili e rurali ubicati nel “Regolato” in base alle modalità definite dalla Commissione amministrativa, i componenti di fuochi-famiglie regoliere anche dopo la separazione legale o il divorzio.
Art.15
ANAGRAFE DEI FUOCHI – FAMIGLIE REGOLIERI
L’Anagrafe dei fuochi-famiglie regolieri è l’elenco degli aventi diritto alla qualifica regoliera ed al godimento di particolari diritti previsti dalle presenti norme statutarie.
L’Anagrafe è conservata nell’archivio della Regola, viene revisionata ed approvata annualmente dalla Commissione amministrativa con le variazioni intervenute in base agli articoli precedenti.
I provvedimenti relativi alle iscrizioni o variazioni dell’Anagrafe devono essere comunicati agli interessati, i quali hanno facoltà di ricorrere al Comitato di Vigilanza e, in seconda istanza, all’Assemblea generale.
Organi della Regola
Art. 16
ELENCO DEGLI ORGANI DELLA REGOLA
Gli Organi della Regola sono:
– L’Assemblea Generale;
– La Commissione Amministrativa;
– Il Presidente;
– Il Comitato di Vigilanza.
TITOLO I°
Art. 17
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i delegati dei fuochi-famiglie regoliere iscritti nell’Anagrafe della Regola ed è il massimo Organo deliberativo della Regola.
Art.18
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’Assemblea viene convocata almeno due volte all’anno su proposta della Commissione amministrativa o quando un terzo dei rappresentanti delegati iscritti all’anagrafe facciano richiesta con istanza motivata o su deliberazione del Comitato di Vigilanza, come da art.35.
Le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal Segretario Comunale o da un Notaio.
In prima convocazione e per variazioni allo Statuto della Regola, la seduta è valida se sia presente almeno la metà più uno dei rappresentanti dei fuochi-famiglie regoliere, iscritti all’Anagrafe: in seconda convocazione, che potrà essere fissata un’ora dopo, la seduta sarà valida con la presenza di almeno un quarto dei rappresentanti dei fuochi-famiglie regoliere iscritti all’Anagrafe. Per qualsiasi altro argomento da deliberare la seduta sarà valida con la presenza di almeno un ottavo dei rappresentanti dei fuochi-famiglie regoliere iscritti all’Anagrafe.
Nei conteggi, ai fini della validità delle sedute, gli assenti giustificati (autocertificati) sono detratti dal numero dei fuochi-famiglie regoliere iscritte all’Anagrafe: a rappresentare il fuoco-famiglia può essere delegato anche un altro rappresentante dello stesso.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione potrà essere consegnato ad ogni singolo rappresentante dei fuochi-famiglie, tramite un incaricato della Regola, almeno cinque giorni prima della riunione.
Art. 19
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
La votazione normalmente è palese; è invece segreta trattandosi di questioni concernenti persone od a richiesta dell’Assemblea.
Il diritto di voto non può essere esercitato dal rappresentante dei fuochi famiglia nelle deliberazioni in cui egli od un suo parente entro il secondo grado siano direttamente interessati.
Gli astenuti si calcolano sia per determinare il numero legale dei presenti, sia per stabilire la maggioranza necessaria perché le deliberazioni siano approvate.
Art. 20
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Nella seduta ordinaria di ogni anno l’Assemblea generale è chiamata a deliberare:
– Il conto consuntivo dell’esercizio precedente. In tal caso i membri della Commissione amministrativa non hanno diritto di voto e l’Assemblea è presieduta da un rappresentante dei fuochi-famiglie scelto al di fuori della Commissione amministrativa.
– Il bilancio di previsione dell’esercizio successivo;
– La nomina del Comitato di Vigilanza per l’anno successivo;
L’Assemblea generale, specificatamente, è competente a deliberare:
– sulla nomina di Commissioni previste dai regolamenti e quella speciale relativa ai diritti di rifabbrico e fabbisogni;
– sulla costituzione di consorzi di qualsiasi genere con altre Regole od Enti;
– sull’approvazione di regolamenti speciali proposti dalla Commissione amministrativa;
– sugli acquisti e sulle accettazioni di lasciti di immobili;
– sulle alienazioni di beni immobili e sulla cessione di crediti portanti ipoteche anche senza incasso totale del credito sulle servitù o costituzione di rendite fondiarie;
– sulle transazioni sopra i diritti di proprietà o di servitù;
– sull’assunzione di spese facoltative e non di istituto che vincolano la Regola per oltre cinque anni o il cui importo superi un ventesimo delle entrate patrimoniali dell’anno precedente;
– sulle assunzioni di mutui;
– in ogni atto di straordinaria amministrazione che impegni o vincoli la Regola per oltre cinque anni;
– sulle locazioni o conduzioni per un periodo maggiore di nove anni;
– sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio, fatta eccezione per tutti i provvedimenti cautelativi per la riscossione delle entrate patrimoniali della Regola, per tutti i provvedimenti amministrativi tributari, per i quali basta l’autorizzazione della Commissione Amministrativa. In caso di urgenza in merito alle costituzioni in giudizio, la delibera potrà essere assunta dalla Commissione amministrativa e portata successivamente a ratifica dell’Assemblea generale;
– sulle modifiche ed aggiunte al presente statuto;
– sulla dichiarazione di decadenza dei membri della Commissione amministrativa.
Art. 21
INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI
Durante le sedute dell’Assemblea generale non si possono adottare deliberazioni su argomenti non inclusi nell’ordine del giorno.
I rappresentanti dei fuochi-famiglie hanno diritto di presentare per iscritto interpellanze ed interrogazioni alla Commissione amministrativa, da discutere durante la seduta dell’Assemblea generale almeno un’ora prima della seduta.
La Commissione amministrativa è tenuta a aggiungere l’argomento in calce all’ordine del giorno dell’Assemblea generale.
T I T O L O 2°
Art. 22
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione amministrativa è l’organo esecutivo ed è composta da 5 membri eletti mediante votazione segreta tra i rappresentanti dei fuochi-famiglie iscritti all’Anagrafe della Regola e dura in carica 5 anni.
I componenti della Commissione amministrativa sono sempre rieleggibili.
Non sono eleggibili:
– gli analfabeti;
– gli stipendiati ed i salariati della Regola e dei Consorzi ai quali la Regola appartiene;
– coloro che hanno liti pendenti con la Regola;
– coloro che sono gestori in proprio o a nome di terzi di imprese per l’utilizzazione di boschi di proprietà della Regola;
– coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno in appalto lavori e forniture per la Regola.
Non possono contemporaneamente far parte della stessa Commissione amministrativa i parenti e gli affini sino al secondo grado. Ove ne risultino eletti, viene proclamato quello che segue in graduatoria con il maggior numero di voti e a parità di voti quello di maggiore età.
Dovendosi procedere alla sostituzione per morte, dimissioni, per decadenza o per sopravvenuta incapacità di almeno due membri della Commissione amministrativa, l’Assemblea generale deve essere convocata a tale scopo straordinariamente entro 90 giorni per la surroga dei membri mancanti.
Art. 23
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Le elezioni della Commissione amministrativa hanno luogo ogni 5 anni, alla scadenza del quinquennio di carica.
L’elezione è indetta da Presidente su deliberazione della Commissione amministrativa, mediante affissione dell’avviso all’albo della Regola almeno 50 giorni prima della data fissata, nel quale dovranno essere riportate le principali norme per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Entro il 15° giorno dalla data delle elezioni la Commissione amministrativa dovrà provvedere alla costituzione dell’ufficio elettorale, composto da un presidente, tre scrutatori ed un segretario. Tre membri dell’ufficio elettorale dovranno essere sempre presenti alle operazioni elettorali.
Il Presidente della Commissione amministrativa, a mezzo del personale incaricato farà pervenire almeno tre giorni prima, a ciascun rappresentante dei fuochi-famiglie inclusi nell’anagrafe, il certificato elettorale che dà diritto a partecipare alle elezioni stesse.
Secondo le modalità dell’avviso di convocazione, potranno essere presentate, non oltre il 15° giorno prima della votazione, liste di candidati fino a quattro nominativi.
Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno fissato dalle ore 8,00 alle ore 18,00, con facoltà del Presidente di prorogare l’orario se vi siano in sala rappresentanti dei fuochi-famiglie che devono ancora votare. E’ compito del Presidente dell’ufficio elettorale proclamare gli eletti non appena ultimate le operazioni di scrutinio, accertando direttamente o su reclamo, eventuali casi di ineleggibilità ed incompatibilità.
Per l’elezione della Commissione amministrativa ciascun rappresentante dei fuochi-famiglie iscritti all’anagrafe della Regola disporranno di 4 voti individuali che possono essere assegnati liberamente mediante votazione segreta dei delegati dei fuochi-famiglie
Iscritti nell’anagrafe ed aventi i requisiti richiesti dal presente statuto.
Il voto viene espresso su schede che l’ufficio elettorale avrà timbrato e vistato.
Il voto verrà attribuito ogni qualvolta che il Presidente dell’ufficio elettorale, dopo aver sentito gli scrutatori, avrà potuto accertare la volontà dell’elettore.
Si intendono eletti i cinque rappresentanti dei fuochi-famiglie che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età. La Commissione amministrativa entra in carica non oltre dieci giorni dopo la data delle elezioni.
Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza od al giudice ordinario.
Art. 24
VALIDITA’ DELLE ELEZIONI
L’elezione è valida se partecipa alla votazione almeno la metà più uno dei rappresentanti dei fuochi-famiglie iscritti all’Anagrafe.
Diversamente l’elezione viene ripetuta entro 15 giorni, in tal caso il “quorum” è abbassato ad un quarto.
Art. 25
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione amministrativa delibera:
– sulle utilizzazioni e vendite boschive ordinarie e straordinaria;
– sulle nomine di un Segretario, di un applicato di segreteria, della guardia boschiva e di altri eventuali impiegati e salariati (il provvedimento di licenziamento è invece di competenza dell’Assemblea generale);
– sulla formazione ed annuale revisione dell’Anagrafe dei rappresentanti dei fuochi-famiglie.
– sulle concessioni di diritti, contributi e sussidi previsti dal presente statuto e dai regolamenti speciali;
– sui crediti di rendita fondiaria e di servitù;
– nei casi di urgenza di cui all’art. 20;
– sulla contrazione di mutui e di prestiti per le somme autorizzate dall’Assemblea, sugli investimenti fruttiferi, sulle affrancazioni di vendite e censi passivi;
– sulle liquidazioni di spese già impegnate precedentemente o autorizzate in sede di approvazione del bilancio;
– sulla liquidazione di spese a calcolo;
– sulle maggiori spese e sugli storni di bilancio;
– sull’alienazione di aree edificabili e sulle permute di beni a favore dei delegati dei fuochi-famiglie, purché di modesta entità e compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
– sulle convocazioni dell’Assemblea generale;
– sulla nomina di speciali Commissioni in relazione alle necessità contingenti;
– sull’approvazione di progetti relativi alla esecuzione di lavori;
– su ogni altro argomento di competenza dell’Assemblea generale in caso d’urgenza, ad eccezione dell’approvazione del conto consuntivo e della nomina del Comitato di Vigilanza. Il provvedimento sarà poi sottoposto all’Assemblea generale per la ratifica.
– ha il dovere di controllare il corretto uso dei beni della Regola.
Art. 26
DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione amministrativa delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei suoi membri.
I membri che non intervengono alle riunioni per due volte senza un accertato e giustificato motivo vengono dichiarati decaduti con provvedimento motivato della medesima Commissione amministrativa.
La Commissione amministrativa si riunisce su invito scritto del Presidente fatto avere a ciascun membro della stessa.
Art. 27
INDENNITA’ PER PRESTAZIONI
Ai membri della Commissione amministrativa compete un’indennità per ogni giornata impiegata al servizio della Regola ed il rimborso spese in caso di viaggi al di fuori del Comune per gli scopi istituzionali dell’Ente.
Art.28
MOZIONE DI SFIDUCIA
La Commissione amministrativa può essere sottoposta a mozione di sfiducia nel caso di gravi ed accertate irregolarità.
E’ competente a decidere sulla mozione di sfiducia l’Assemblea generale la quale viene convocata su richiesta di almeno un quarto dei rappresentanti dei fuochi-famiglie iscritti all’Anagrafe e presentata al Presidente. Le firme dei richiedenti devono essere autenticate dal Segretario Comunale o da un Notaio.
L’Assemblea generale deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
Per deliberare in merito alla mozione di sfiducia devono essere presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti dei fuochi famiglie iscritti all’Anagrafe. Se la mozione raccoglie almeno i voti dei due terzi dei presenti, la Commissione amministrativa è da ritenersi decaduta. Può rimanere però in carica il tempo necessario solamente per indire le elezioni della nuova Commissione amministrativa.
Contro i provvedimenti dell’Assemblea generale è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza e/o al Giudice ordinario.
Non è ammesso presentare altre mozioni di sfiducia su argomenti già oggetto di mozione di sfiducia respinte dall’Assemblea generale.
Se i rappresentanti dei fuochi-famiglie non intervengono in numero sufficiente alla seduta indetta per discutere la mozione di sfiducia, il Presidente della Regola non è tenuto a riconvocare l’Assemblea generale, salvo vi sia su nuova richiesta scritta, con le modalità previste dal 2°comma del presente articolo.
T I T O L O 3°
Art. 29
AMMINISTRATORE UNICO
Se per qualsiasi motivo la Regola si viene a trovare senza Presidente e Commissione amministrativa, l’Assemblea generale viene convocata per la nomina di un Amministratore unico, mediante votazione segreta, scelto tra i rappresentanti dei fuochi-famiglie regoliere.
L’Assemblea generale viene convocata dal rappresentante del fuoco-famiglia più anziano di età, con l’ausilio del Segretario della Regola. Se il rappresentante del fuoco-famiglia più anziano fosse impossibilitato o non volesse convocare l’Assemblea generale, vi provvederà quello che gli succede in ordine di età nell’anagrafe dei rappresentanti del fuochi famiglie regolieri.
L’amministratore Unico svolgerà l’ordinaria amministrazione e provvederà alla indizione delle elezioni per la nomina della Commissione amministrativa entro il più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi dalla data della nomina.
TITOLO 4°
Art. 30
DEL MARIGO – PRESIDENTE
Il Marigo è rappresentante dell’unità della Regola.
E’ eletto dalla Commissione amministrativa nel proprio seno della prima seduta dopo le elezioni, a maggioranza assoluta del voti.
Non può essere nominato Marigo-Presidente colui che riveste la carica di Sindaco del Comune o membro della Giunta municipale, che abbia parenti ed affini entro il primo grado che ricoprano nella Regola l’ufficio di Segretario, d’appaltatore di imprese e servizi o, comunque, fideiussore a favore della Regola.
In caso di impedimento o assenza del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente che viene eletto subito dopo la nomina del Presidente. In caso di sospensione, revoca o decadenza del Presidente, si procederà alla sua sostituzione.
Art. 31
COMPETENZA DEL MARIGO – PRESIDENTE
Spetta al presidente:
– presiedere l’Assemblea generale e la Commissione amministrativa.
– debitamente autorizzato dall’Assemblea generale, o in via di urgenza, dalla Commissione amministrativa a rappresentare la Regola in tutti gli atti ed in tutti i giudizi.
– spedire gli avvisi per la convocazione dell’Assemblea Generale e della Commissione amministrativa.
– dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale e della Commissione amministrativa.
– proporre le materie da trattare durante le adunanze dell’Assemblea, previo parere della Commissione amministrativa.
– firmare i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, i verbali delle riunioni, gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento ed ogni altro documento inerente alle attività della Regola.
– assicurare l’osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti.
– sovrintendere al personale, fissando l’orario d’ufficio su parere della Commissione amministrativa.
– promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere, tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, previo parere della Commissione amministrativa.
Art. 32
INDENNITA’ DI CARICA
Al Presidente della Regola compete una indennità di carica mensile la cui misura viene determinata dall’Assemblea generale.
TITOLO 5°
DEL COMITATO DI VIGILANZA
Art. 33
IL COMITATO DI VIGILANZA
Il Comitato di Vigilanza è l’organo di controllo sugli atti adottati dalla Commissione amministrativa.
E’ composto da tre membri eletti ogni anno dall’Assemblea generale nel proprio seno e mediante votazione segreta.
Colui che ottiene il maggior numero di voti durante le elezioni fungerà da Presidente del Comitato stesso; a parità di voti la presidenza spetta al più giovane d’età.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti tre i sui membri salvo assenza giustificata.
Non possono far parte del Comitato i membri della Commissione amministrativa in carica ed i loro parenti ed affini entro il 4° grado.
Si applicano per la composizione del Comitato di Vigilanza i casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dall’articolo 22.
Il comitato è assistito dal Segretario della Regola.
Art. 34
COMPETENZE DEL COMITATO DI VIGILANZA
Al Comitato di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
– Revisione del conto consuntivo dell’anno precedente alla sua nomina con facoltà di controllare tutti gli atti che si riferiscono al conto da revisionare.
– Controllo di legittimità sulle deliberazioni della Commissione amministrativa su iniziativa propria o su ricorso scritto presentato dai rappresentanti dei fuochi famiglie.
– Autorizzare il proprio Presidente a convocare l’Assemblea generale quando la Commissione amministrativa non si adegua alle sue decisioni in caso di annullamento di atti.
Art.35
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VIGLIANZA
Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di un ricorso contro una deliberazione della Commissione Amministrativa da parte di uno o più delegati, il Presidente deve convocare il Comitato di Vigilanza.
Se l’atto della Commissione amministrativa sarà ritenuto legittimo, il ricorso verrà respinto, se invece l’atto della Commissione amministrativa sarà ritenuto illegittimo, verrà annullato.
Prima di una decisione definitiva, il Comitato di Vigilanza potrà anche chiedere alla Commissione amministrativa il riesame dell’atto stesso. In tal caso il riesame dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Se la Commissione amministrativa non si adeguerà alle decisioni del Comitato di Vigilanza, la pratica viene sottoposta all’esame dell’Assemblea generale convocata dal Presidente del Comitato stesso.
Il ricorso dovrà essere presentato per conoscenza alla Commissione amministrativa.
ART. 36
RICORSI
Uno o più rappresentanti dei fuochi famiglia possono presentare ricorso contro i provvedimenti dell’Assemblea generale, per motivi di legittimità, al giudice ordinario.
Del personale della Regola
Art. 37
SCELTA DEL PERSONALE
Il personale della Regola sarà preferibilmente scelto tra i rappresentanti dei fuochi-famiglia iscritti nell’anagrafe della Regola e loro familiari, purché abbiano i requisiti stabiliti dalla Commissione amministrativa.
Art. 38
SEGRETARIO
La segreteria della Regola è affidata ad un Segretario designato per capacità e competenza all’esercizio di tale professione, assunto per chiamata.
La Regola può avere un Segretario in consorzio con altre Regole.
Rientra nelle competenze del segretario:
– assistere gli organi della Regola durante le riunioni;
– stendere e firmare i relativi verbali insieme al Presidente;
– firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento insieme al Presidente;
– assistere il Presidente nella stipulazione dei contratti;
– dirigere e sorvegliare il personale dipendente;
– riportare sulle deliberazioni gli estremi di pubblicazione, di esecutività e di eventuale annullamento.
Art. 39
APPLICATO
Il Segretario potrà essere coadiuvato da un applicato di segreteria che potrà essere assunto anche in consorzio con altre Regole.
Art. 40
PERSONALE TECNICO
La Regola, pur mantenendo separata la gestione dei propri beni agro – silvo – pastorali, può costituirsi in consorzio con altre Regole od altri Enti per l’assunzione di un unico direttore tecnico e del personale di custodia per la gestione tecnica del proprio patrimonio.
L’assunzione del personale tecnico e di custodia e la misura dei compensi sono regolati dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali vigenti.
Qualora la Regola non si sia costituita in Consorzio come previsto dal comma 2° del presente Articolo, la Commissione Amministrativa provvede alla nomina del personale di sorveglianza.
Art. 41
REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Il rapporto di lavoro con il personale della Regola può essere disciplinato da apposito regolamento.
Tale regolamento può contenere, fra l’altro, la pianta organica del personale.
Dei servizi di tesoreria
Art. 42
OPERAZIONI CONTABILI
Gli amministratori della Regola non possono in nessun caso avere il maneggio diretto del denaro dell’Ente tranne per le operazioni di spese correnti di economato fino ad un massimo di € 1.000,00 a prelievo.
Le operazioni di pagamento per cassa si potranno effettuare tramite il servizio di Banca “Virtuale” su conto corrente attivato presso uno o più istituti di Credito individuati dalla Commissione Amministrativa, o mediante assegni che dovranno apportare la firma del Presidente, a seguito di regolare delibera e mandato, così come per gli incassi.
Il Segretario è l’unico autorizzato e responsabile per l’utilizzo delle chiavi di accesso all’uso telematico del denaro.
Si mantiene l’emissione cartacea di reversali e mandati di pagamento debitamente firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, con allegata la contabile del movimento stesso e la successiva archiviazione.
Art. 43
RAPPORTO CON L’ISTITUTO DI CREDITO
Il servizio di cui al precedente articolo può essere affidato singolarmente o anche in Consorzio con altre Regole ad uno o più Istituti di Credito, ed è disciplinato da apposito contratto/convenzione deliberato/a dalla Commissione Amministrativa.
Art. 44
CONTO CONSUNTIVO
Il Segretario rende annualmente conto delle entrate e delle uscite entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile.
Art.45
ANNO FINANZIARIO
L’anno finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31° dicembre dello stesso anno.
La contabilità dell’Esercizio Finanziario comprende il conto del Bilancio ed il conto generale del patrimonio.
Norme amministrative e tecniche
Art. 46
DELIBERAZIONI
Tutti gli atti amministrativi dell’Assemblea e della Commissione Amministrativa devono formare oggetto di apposita deliberazione da trascriversi nei rispettivi registri in ordine cronologico.
Le deliberazioni devono essere pubblicate all’Albo della Regola a cura e sotto la responsabilità del Segretario, per otto giorno consecutivi, e devono recare i termini di esposizione all’Albo stesso.
Art. 47
ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI
La deliberazione diviene esecutiva ove non siano state presentate opposizioni entro il termine di 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione e, ove ricorra il caso, entro 5 giorni dalla data di notificazione.
In casa di opposizione, la deliberazione non potrà diventare esecutiva se non dopo le decisioni favorevoli previste dagli articolo 35.
In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive.
Art. 48
APPALTI, LOCAZIONI, ALIENAZIONI
Tutte le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose e di opere devono essere svolti normalmente mediante gare di licitazione privata.
In casa di convenienza per la Regola è consentito di procedere mediante trattativa privata, alla presenza di almeno tre membri della Commissione amministrativa e con l’assistenza del Segretario.
Art. 49
REGISTRI
La Regola ha un suo apposito ufficio nel quale in un apposito archivio sono tenuti i seguenti registri:
– registro di protocollo per la registrazione della corrispondenza in partenza ed in arrivo.
– una rubrica alfabetica per agevolare il reperimento delle Partite di ogni singolo rappresentante dei fuochi-famiglie;
– registro delle deliberazioni (uno per quello delle Assemblea, uno per quelle della Commissione amministrativa ed uno per quelle del Comitato di Vigilanza);
– il repertorio degli atti soggetti a registrazione;
– gli inventari degli immobili e dei beni mobili che costituiscono il patrimonio della Regola aggiornati e firmati dal Presidente e dal Segretario ogni cinque anni in occasione del rinnovo della Commissione amministrativa;
– Il registro anagrafe dei rappresentanti dei fuochi-famiglie la cui revisione e aggiornamento annuale devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario;
– registro o cartelle partitarie dei fuochi-famiglie e degli avanti diritti di cui all’art.15 in cui devono essere annotate le concessioni e sussidi sia in denaro che in legname e tutto ciò che riguarda il Regoliere stesso.
NORME TRANSITORIE
Art. 50
NORME TRANSITORIE
Entro il 31/12/2017 dall’approvazione dalle modifiche statutarie la Commissione amministrativa provvederà all’aggiornamento dell’anagrafe regoliera in base alle nuove norme sui fuochi famiglie